EMMESSE AMMINISTRAZIONI

Un partner competente al quale affidare con fiducia
la gestione del vostro condominio

“Professione esercitata ai sensi della legge 14 Gennaio 2013, n.4 ( Gazzetta Ufficiale n.22 del 26 Gennaio 2013 )”

emmesse amministrazioni

La Società investe quanto più possibile sul costante aggiornamento del livello di conoscenza nel diritto condominiale, convinta sia il primo passo funzionale a distinguersi all’interno della categoria professionale.

In parallelo, viene curata al massimo l’organizzazione interna ed esterna dell’impresa, per non far mai mancare assistenza al cliente fisicamente più vicino come al più lontano; infatti, poichè legalmente autorizzata dalla conseguita abilitazione del revisore, la Società accetta incarichi per revisioni condominiali su tutto il territorio italiano e per amministrazioni condominiali in tutta la provincia di Roma.

L’uso prevalente della comunicazione telematica consente di assicurare quella trasparenza che il cliente ricerca.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Ue 679/2016 sulla privacy, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la Emmesse Amministrazioni S.r.l.s. e che il responsabile del Trattamento coincide con l’amministratore unico della Società stessa.

CHI SIAMO

Emmesse Amministrazioni S.r.l.s. nasce nel 2016, frutto di un lungo progetto meticolosamente gestito dal 2014 tra padre e figlia: Maurizio, socio di maggioranza ed attuale Amministratore unico, dopo quasi otto lustri dedicati al Ministero della Difesa, dei quali gli ultimi tre in ambito tecnico-amministrativo, ha deciso di congedarsi e voltare pagina.

Da quel momento ha iniziato a frequentare corsi, dibattiti ed eventi inerenti alle problematiche condominiali e, forte dell’esperienza in materia contrattuale nella Pubblica Amministrazione, ha potuto assimilare con facilità i nuovi concetti, anche i più ostici (vds. la parte contabile pura, particolarmente dura da digerire per un “tecnico”); non pago, decise anche di specializzarsi in ambito di revisione condominiale, nuova professione recentemente nata con l’entrata in vigore della legge n.220/2012.

Egli è, pertanto, la figura attualmente qualificata per svolgere gli incarichi di Amministratore di condominio, di cui all’art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, e Revisore condominiale.

Miriam, attuale socia minoritaria, è stata responsabile della clientela e del marketing fino al 2022, contribuendo all’impresa  durante il proprio percorso di studi individuale, conseguendo brillantemente l’abilitazione da revisore condominiale dopo essersi laureata in Economia aziendale e management.

Il servizio più richiesto. Alla portata di tutti.

UN ANNO SENZA PROBLEMI.
ALLE TUE RIUNIONI VA UN ESPERTO.


12 mesi di assistenza„

La rappresentanza condominiale è stato il servizio più richiesto alla Società nel corso degli anni 2017 e 2019: nato come supporto attivo per le persone troppo impegnate nel lavoro per prestare attenzione all’operato dell’amministrazione e presenziare alle riunioni ha permesso ai nostri professionisti di maturare ancora più esperienza e ricevere molti feedback positivi.

Ai singoli condòmini, ovvero ai gruppi di condòmini residenti nello stesso stabile, che decideranno di sottoscrivere un contratto di mandato valido per un anno o per un periodo inferiore è dedicata l’assistenza continua, tramite un esperto revisore condominiale, riguardo le corrette procedure richieste dalla legge in vigore circa la gestione condominiale, come anche riguardo eventuali scadenze di pagamenti e non; durante il periodo contrattuale, ovvero in assemblea (ordinaria o straordinaria), il revisore rappresenta il cliente presso l’amministrazione del proprio condominio al fine di salvaguardarne i diritti e vigilare sull’osservanza di quanto richiesto dalla legge, nel dettaglio, dal punto di vista amministrativo-giuridico, contabile e fiscale.

Il servizio è valido ed attivabile esclusivamente a Roma e provincia.

NB: Emmesse Amministrazioni permette di circoscrivere la durata del servizio di rappresentanza anche ad una singola riunione.


Uno sconto in più per gli over 60 „

Per tutti i clienti con sessant’anni già compiuti abbiamo ideato un’offerta permanente sul servizio di rappresentanza condominiale, valido per un anno dalla data di stipulazione del contratto, attivabile sempre a Roma e provincia.
L’offerta è di 600,00 euro annuali i.v.a esclusa e prevede modalità di pagamento personalizzabili.

Per attivare un servizio di rappresentanza condominiale con le relative offerte o chiedere ulteriori informazioni è consigliato inviare un’e-mail tramite la voce “contatti” o all’indirizzo emmesseamministrazioni@gmail.com .

Amministrazione di Condominio – Revisione Condominiale

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO

La scelta non deve essere casuale „

L’attività di amministrazione condominiale esige una professionalità adeguata che può essere ottenuta e mantenuta attraverso un costante approfondimento della giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre che dedizione e passione. Inoltre, non si può sottovalutare l’aspetto fiduciario che per molti condomini rappresenta il fattore più importante, in rapporto ai costi.

Possiamo offrire tutto questo attraverso la disponibilità di banche dati sempre aggiornate, reperibili solo per clientela selezionata, e accordi di collaborazione con i migliori studi legali, commercialisti e notarili per soddisfare ogni esigenza.
I nostri professionisti garantiscono non solo l’aggiornamento professionale previsto dalla legge in vigore per i propri incaricati ma anche il costante perfezionamento nel settore del diritto condominiale attraverso la frequenza di corsi, seminari e tavole rotonde.

REVISIONE CONDOMINIALE

Relax! Controlliamo noi „

Riteniamo che la preparazione alla professione di revisore condominiale debba passare giocoforza per l’abilitazione alla professione di amministratore di condominio o per l’affiancamento prolungato ad un revisore esperto: ecco perché la maggior parte dei nostri revisori sono anche amministratori che hanno frequentato con successo appositi corsi di abilitazione professionale e partecipato a corsi di perfezionamento tenuti sul territorio italiano.

Il biennio 2019-2020 ha inoltre visto crescere la domanda per il servizio di revisione condominiale e i nostri professionisti continuano a distinguersi per competenza e cortesia; ma appare altrettanto evidente come, in maggioranza, si continui ad ignorare la professione del revisore condominiale: secondo un dossier de “Il Sole 24 Ore”, autorevolissimo quotidiano edito da Confindustria, tale attività è volta a tutelare i condòmini, attribuendo loro maggiore coinvolgimento nella verifica dei conti condominiali attraverso la misura della loro congruità e fondatezza. Ciò non significa che possano essere rimessi in discussione i criteri di ripartizione delle quote condominiali ma l’attività di verifica può essere tesa a stabilire se vi siano margini per una azione risarcitoria qualora emergano fattispecie non conformi alla legge.

I contratti possono essere comprensivi, su richiesta, del servizio di assistenza in sede di mediazione.

Per informazioni, suggeriamo l’invio di un’e-mail all’indirizzo emmesseamministrazioni@gmail.com .

Ultime dal Blog

1909, 2016

L’esperienza nel settore della revisione

'Un revisore contabile condominiale non ha bisogno di esperienza ma di passione, precisione e professionalità'. In un articolo del 24 agosto scorso, pubblicato sul Quotidiano del Condominio del Sole 24 Ore, a firma del Presidente [...]

FAQ

Già da prima che entrasse in vigore la legge di riforma (legge n. 220/2012) vi sono state alcune sentenze della Suprema Corte che statuivano che le società sia di persone che di capitali potevano esercitare tale professione perché non esisteva alcuna norma che ne escludesse l’esercizio (ex plurimis Cass. n. 22840/2006 e n. 1406/2007). Successivamente, l’entrata in vigore della legge di riforma ne ha definitivamente statuito la legittimità (art. 71 bis d.a.c.c.) purché i requisiti previsti per i professionisti siano posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministratore di condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La responsabilità penale è di colui che è incaricato, in seno alla società, di svolgere le funzioni di amministratore: in questo momento, tale incarico può essere svolto solo dall’amministratore unico della società in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla legge ma ciò potrebbe non essere più vero in futuro potendo la società stessa assumere alle sue dipendenze individui che possiedono tutti i requisiti di legge per esercitare la professione.

Falso. I costi sono esattamente gli stessi e anche minori in alcuni casi.

Naturalmente si. La società favorisce in ogni modo la richiesta di preventivi che verrà evasa nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni lavorativi, con esclusione di quello in cui la richiesta è presentata.

Molti professionisti non utilizzano alcun criterio logico per stabilire il proprio compenso annuale e alcuni addirittura computano a parte eventuali assemblee straordinarie oltre la seconda. La nostra società, oltre a non computare alcun compenso extra per le assemblee straordinarie, utilizza un criterio abbastanza semplice per calcolare il compenso annuale da proporre che prende a base il compenso annuo per condomino suggerito dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, opportunamente corretto con dei coefficienti che tengono conto degli elementi che incidono in modo negativo e positivo e, infine, tradotto in preventivo vincolante per almeno trenta giorni.
La società è in grado di offrire servizi che consentono la totale trasparenza delle operazioni effettuate per conto del condominio con il quale è legato da contratto. Infatti, il singolo condomino, in qualsiasi momento, può verificare tutto ciò che riguarda la gestione condominiale collegandosi semplicemente al sito apposito che la società garantisce aggiornato nell’arco delle ventiquattro ore. Ma qualora egli avesse un dubbio sulla veridicità della documentazione fornita via web, può recarsi presso la nostra sede legale in orario di ufficio (concordando opportunamente l’incontro) ed ottenere seduta stante la copia conforme all’originale del documento in questione previo eventuale pagamento per la copia effettuata, corrispondente sempre a quanto concordato nel contratto di cui sopra.

Il revisore contabile condominiale (per semplicità, da qui in poi revisore) è una figura professionale introdotta con la legge di riforma del condominio il quale, su incarico dell’assemblea condominiale, del gruppo di condomini ovvero del singolo condomino, si occupa di verificare tutta la gestione del condominio per uno o più anni contabili, allo scopo di stabilire l’aderenza alle leggi, regolamenti e regole tecniche dal punto di vista contabile, tecnico, amministrativo, fiscale e giuridico. Molte associazioni di categoria ritengono – a nostro avviso a ragione – che un revisore non può che essere identificato tra gli amministratori professionisti che abbiano ottenuto una qualifica specifica e che sia in grado di agire con precisione e assoluto distacco professionale.
La nostra società è perfettamente in grado di esprimere tali requisiti, unitamente ad altri imposti dalla nostra policy che prevede assoluta trasparenza, oggettività, professionalità e competenza.

Premesso che la legge non stabilisce alcuna tariffa lasciando la questione alla libera contrattazione tra le parti, noi riteniamo che un’attività di revisione condominiale possa essere analogicamente rapportata all’attività che i cosiddetti consulenti tecnici d’ufficio svolgono a favore dell’Autorità Giudiziaria. In tale contesto, si possono applicare le tabelle tariffarie previste dal D.M. 30 maggio 2002 recante appunto “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’Autorità Giudiziaria in materia civile e penale”, opportunamente attualizzato negli importi e integrato di coefficienti correttivi in relazione alla complessità dell’incarico, sulla base del volume economico dichiarato da sottoporre a verifica.
A titolo di puro esempio, un’attività di revisione relativa ad un anno contabile che ha visto un volume economico (stabilito da rendiconto) di 40.000 Euro potrebbe prevedere un compenso da 1.900 Euro a 2.500 Euro (più IVA), inclusa una eventuale sub-attività di verifica tecnica per un massimo di venti ore (unica sub-attività computata a vacazione).

(Da Tecnici 24 – Dossier) In linea di principio, il revisore condominiale non può essere nominato con lo scopo di rimettere in discussione i criteri di ripartizione (anche se sbagliati) adottati nei rendiconti già approvati dall’assemblea. Infatti, eventuali vizi nell’attribuzione dei criteri di ripartizione delle quote condominiali devono essere contestati impugnando le relative deliberazioni davanti al giudice entro il termine perentorio di 30 giorni: decorso tale termine, la deliberazione non è più impugnabile.

(Da Tecnici 24 – Dossier) Alcuni commentatori osservano che in questi casi l’attività del revisore non può che essere tesa ad ottenere il risarcimento del danno arrecato dall’amministratore al condominio attraverso un operato non conforme alla legge: in tal caso, a nulla rileverà il fatto che la delibera di approvazione del rendiconto consultivo non sia stata impugnata entro i termini previsti. Difatti, il legislatore, stabilendo che il revisore possa verificare la contabilità afferente ad annualità specificamente identificate – dunque, anche risalenti nel tempo – sembrerebbe aver implicitamente sancito, limitatamente all’argomento in esame, l’abrogazione del divieto di impugnare le delibere di approvazione del rendiconto consultivo oltre il detto termine perentorio di trenta giorni.
Si, poiché in condizioni ordinarie la figura del revisore può essere utile in chiave di controllo e monitoraggio dei fondi. Inoltre, il revisore può essere utile qualora si intendesse esercitare un particolare controllo, in funzione di garanzia, a favore sia dell’assemblea e sia dell’amministratore in caso di fondi costituiti per interventi straordinari.

Si, dietro specifico mandato dell’assemblea, di un gruppo di condomini ovvero anche del singolo condomino.

La revisione condominiale è un’attività riservata a coloro che hanno frequentato con profitto un apposito corso di qualificazione. Questa non può essere tuttavia affidata all’amministratore in carica, ancorché qualificato come revisore, in quanto potrebbero crearsi pericolosi conflitti di interesse.
In aggiunta, la deontologia professionale vieta di poter effettuare revisioni per conto di condomìni amministrati negli ultimi due anni e vieta ancora di poter accettare incarichi di amministrazione d’immobili qualora si sia effettuata una revisione contabile negli ultimi due anni.
Riteniamo che tutto ciò sia conforme alla policy aziendale adottata e pertanto ne garantiamo l’integrale applicazione.

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